Venerdì, 10 Febbraio 2012

I principi e le regole del diritto d’autore

lunedì, 31 agosto 2009 | Di | Sezione: Profili

di Paola Urbinati (avvocato)

Fonte: Volontarimini Notizie, Anno XI, n. 3, maggio/giugno 2009, pag. 3.

Riporto integralmente l’articolo che segue in quanto, anche se dedicato alle associazioni di volontariato, affronta in maniera chiara le varie casistiche che possono in generale riguardare il diritto d’autore.

Il diritto d’autore ha un campo di applicazione molto vasto in quanto tutela tutte le opere creative che siano il risultato di una attività dell’ingegno umano. Tra queste rientrano, per citare solo alcuni esempi, le scoperte scientifiche, i testi letterari, i brani musicali, le sceneggiature teatrali, le opere espressione delle arti figurative o della cinematografia, i software e le banche dati, qualunque sia il modo o la forma di espressione.
Il diritto d’autore è regolato dalla legge n. 633 del 1941, che è stata più volte modificata, di recente con la legge n. 248 del 2000, per adeguarsi ai cambiamenti della società ed alle normative europee. Considerato che spesso la tutela del diritto d’autore supera i confini nazionali, sono state stipulate anche delle convenzioni internazionali. Queste convenzioni mirano a fare rispettare il diritto d’autore più o meno allo stesso modo in tutti gli stati, così che la circolazione e la commercializzazione delle opere sia più semplice e le procedure assimilate.

Il campo di tutela

Per essere tutelata un’opera deve essere nuova ed originale deve cioè recare l’impronta della personalità del suo creatore e presentare elementi di novità rispetto alle opere precedenti, anche se un’opera può presentare traccia di creazioni altrui, confluite nella cultura personale dell’autore o nel suo patrimonio di esperienze. Così il diritto d’autore tutela una scultura in quanto pezzo unico, ma anche un software che migliori programmi già esistenti.
La titolarità sorge in capo all’autore per il solo fatto di avere creato una opera, senza che siano necessarie registrazioni o altro, che servono invece a garantire una tutela più forte dei propri diritti.
La legge riconosce al creatore dell’opera un diritto alla paternità ed un diritto all’utilizzo esclusivo. Il primo è un diritto cosiddetto morale, che non scade e non può essere ceduto e che consiste nell’essere riconosciuto come autore dell’opera.
Il secondo è un diritto economico legato allo sfruttamento commerciale dell’opera; dura, generalmente, fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e può essere ceduto o venduto. Così l’autore di una canzone ha sempre il diritto che si sappia che il brano è suo, ma può cederne i diritti ad altri. Questo diritto economico è quello con cui si ha generalmente a che fare, perché l’autore chiede un compenso per l’uso della sua opera e perché bisogna assicurarsi di averne il consenso prima di farne uso.

Le eccezioni

Anche un’associazione di volontariato deve tener conto di queste regole se vuole utilizzare un’opera altrui.
Ci sono tuttavia delle eccezioni, che consentono di usare un’opera generalmente coperta da diritto d’autore, senza bisogno di chiedere il consenso o pagare diritti. È il caso delle riproduzioni di articoli di attualità, politica, economia o religione che siano già stati pubblicati. Per utilizzarli è sufficiente indicare il nome dell’autore ed il numero e la data del periodico su cui è avvenuta la prima pubblicazione, a condizione che la riproduzione non sia stata espressamente riservata (generalmente questa dicitura è impressa sul periodico).
È inoltre consentita la pubblicazione di discorsi tenuti in luogo pubblico, purché si indichi il luogo ed il nome dell’autore, così come il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere per scopi di critica, di discussione o insegnamento e sempre citando nome dell’autore e dell’opera.
Non esistono invece eccezioni che consentano l’esecuzione o riproduzione di brani musicali senza pagarne i relativi diritti. Sono esonerati solo le fanfare dei corpi militari e le bande musicali senza scopo di lucro.

Un caso: il diritto d’autore in fotografia

Chi realizza le immagini, cioè il fotografo, è sempre titolare di tutti i diritti sulle foto realizzate. La legge fa una distinzione tra immagini fotografiche cosiddette creative, che possono essere riprodotte liberamente solo dopo 70 anni dalla morte del fotografo, e le semplici fotografie che sono protette per 20 anni dalla data di realizzazione. Quando le fotografie di persone non sono scattate per uso personale, ma vengono utilizzate per essere pubblicate in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo si faccia rilasciare una liberatoria. Questa regola vale anche per le associazioni di volontariato ed implica che ogni volta che si fotografa qualcuno gli si chieda di firmare una “liberatoria fotografica” che ne autorizza l’uso e la pubblicazione.
Anche in questo caso ci sono delle eccezioni: il consenso non è richiesto quando la persona ritratta è un personaggio pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio il sindaco mentre fa un discorso, quando vi è una finalità didattica o culturale, quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti svoltisi in pubblico oppure quando si tratta di persone non conosciute riprese nel corso di pubblici eventi.

Per conoscere Volontarimini: www.volontarimini.it

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